Estudio-informe remitido al Cardenal Baggio con la carta anterior; 23-IV-1979.

“El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma”. Libro escrito por A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes

AGP, Sezione Giuridica, VIII/15031.

TRASFORMAZIONE DELL'OPUS DEI IN PRELATURA PERSONALE 1. Caratteristiche specifiche e realtá sociale dell'Opus Dei

1. L'Opus Dei, fondato il 2 ottobre 1928, é nato con un contenuto teologico ed apostolico chiaramente definito, che, approvato dalla Gerarchia sin dall'inizio, si é poi visto ampiamente confermato dal Magistero solenne del Concilio Vaticano II, e in particolare dalla Cost. dogm. "Lumen gentium", cap. II-V.

Il suo Fondatore, il Servo di Dio Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, pose infatti come fondamento dottrinale dell'Opera la chiamata universale alía santitá ed all'apostolato, insita nel Sacramento del Battesimo, e un impegno personale pieno dei soci -ciascuno nel proprio stato canonico, con la espressa conditio sine qua non di non diventare "persona consacrata per la professione dei consigli evangelici"- a vivere e a diffondere le esigenze ascetiche ed apostoliche delle promesse battesimali, secondo una spiritualitá specifica nettamente secolare.

Questa pone 1'accento sulla necessitá di cercare la pienezza della vita cristiana -la santitá- e la diffusione del messaggio evangelico -1'apostolato- attraverso il fedele adempimento dei doveri familiari e social e in particolare mediante lo svolgimento il piú perfetto possibile, per amore a Dio e al prossimo, del proprio lavoro professionale. Esso, infatti, ne11'Opera é oggetto di speciali esigenze ascetiche, formative e apostoliche (tra 1'altro, per i soci laici deil'Opera é condizione irrinunciabile, per poter corrispondere alla propria vocazione, l'esercizio costante di un lavoro professionale civile da normale cittadino), che sono ordinate a farlo diventare, come quello del divino Redentore a Nazareth, un lavoro di Dio, operatio Dei, opus Dei.

2. L'Opus Dei, a cui appartengono attualmente 72.375 fedeli di 87 nazionalitá, di cui il 2% circa sacerdoti, si configura giuridicamente, piú che come una societá, un movimento o una associazione, come una vera "portio Populi Dei" gerarchicamente ordinata , molto assomigliante a una Chiesa particolare o diocesi di carattere personale secondo la definizione data dal Concilio. Infatti, nell'Opus Dei esistono:

1º) un Ordinario o pastore proprio (il Presidente Generale), a cui é giá stata attribuita da parte della Santa Sede, iure communi el particulari, la necessaria potestá di regime o di giurisdizione per il governo e la disciplina interna dell'Opera;

2°) un presbiterio, composto da sacerdoti secolari incardinati all'Opus Dei. Essi provengono dagli stessi laici dell'Opera, ricevono nei Seminari dell'Opus Dei (Centri di Studi) una completa formazione filosofica e teologica unitamente alla preparazione pastorale specifica -tutti, inoltre, compres¡ coloro che provengono da un ambiente operaio o rurale, conseguono una laurea ecclesiastica-, e vengono destinati dal Presidente Generale specialmente, anche se non esclusivamente, alla cura ministeriale dei soci laici;

3°) un laicato composto da semplici fedeli e comuni cittadini, uniti dalla medesima vocazione specifica rite pro bata, assistiti spiritualmente da¡ sacerdoti dell'Opera e tutti pienamente dedicati, ciascuno nella propria condizione di vita secolare e attraverso il proprio lavoro professionale, al raggiungimento delle finalitá apostoliche proprie dell'Opus Dei, nel servizio del bene comune della Chiesa universale e, in concreto, delle Chiese particolari, giacché in esse rimane il frutto della loro attivitá apostolica.

3. Perció, dal punto di vista sia giuridico che di fatto, vale a dire come realtá sociale esistente nella Chiesa da piú di 50 anni, l'Opera costituisce un'unitá pastorale, organica e indivisibile., che é integrata da sacerdoti e da laici di ogni stato di vita e condizione sociale e professionale: uomini e donne, celibi e sposati, intellettuali e opera¡, ecc., tutti partecipi dello stesso spirito e vocazione, e uniti sotto lo stesso regime, formazione e disciplina.

4. Sia le caratteristiche del suo spirito fondazionale -n. 1- che quelle della sua realtá giuridica e sociale -nn. 2 e 3-, hanno qualificato l'Opus Dei come un'entitá ecclesiale diversa dagli Istituti clericali o laicali che assumono il peculiare stato di "vita consacrata per la professione dei consigli evangelici" e che dipendono dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari. "L'Opus Dei -ripeteva il suo Fondatore- non é né puó essere considerato come un fenomeno relativo al processo evolutivo dello 'stato di perfezione' nella Chiesa; non é una forma moderna o 'aggiornata' di questo stato. In effetti, la spiritualitá e il fine apostolico che Dio ha voluto per la nostra associazione non hanno nulla a che fare con la concezione teologica dello status perfectionis (che San Tommaso, Suárez ed altri autori hanno configurato in termini definitivi nella dottrina), né con le diverse concretizzazioni giuridiche ("Instituta religiosa", "Instituta ad consilia evangelica profitenda", "Instituta vitae consecratae", ecc.) che sono o possono essere derivate da questo concetto teologico".

5. Allo stesso tempo l'Opera -per la sua soliditá organizzativa a struttura internazionale e centralizzata, per il suo ordinamento giuridico di ente clericale di diritto pontificio con facoltá di formare e di incardinare i propri candidati al sacerdozio, per le attribuzioni di potestá giurisdizionale attribuite al suo Presidente Generale, per la piena dedicazione apostolica di tutti i soci e per la svariata molteplicitá delle sue attivitá apostoliche -ha una natura assai diversa da quella delle Pie Unioni e delle altre Associazioni di fedeli anche a carattere internazionale e misto (composto cioé da chierici e laici), che dipendono dal Pontificio Consiglio  per i laici .

6. L'Opus Dei rappresenta perció -com'é stato pienamente riconosciuto- un fenomeno pastorale nuovo nella vita della Chiesa, unicamente paragonabile alla realtá di spirito e di attivitá apostolica dei fedeli, chierici e laici, delle prime comunitá cristiane. Questa novitá era ancor piú evidente al momento della nascita dell'Opera. Era quindi comprensibile che la legislazione generale della Chiesa, vigente in quegli anni, non prevedesse la possibilitá per 1'Opus Dei di una sistemazione giuridica adeguata, rispondente cioé pienamente alíe sue reali caratteristiche. Ció, peró, ha comportato per l'Opus Dei il dover affrontare durante tutta la sua vita delle gravi e frequenti difficoltá, che erano motivo continuo di soiferenza per il nostro Fondatore, perché ostacolavano e riducevano sensibilmente la portata del servizio dell'Opera alla Chiesa ed alle anime.

II. Ricerca di una sistemazione giuridica adeguata. Precedenti

7. 11 Fondatore dell'Opus Dei (per motivi di urgente necessitá che minacciavano lo sviluppo e perfino la stessa esistenza dell'Opera) si vide costretto a dover ricorrere provvisoriamente a formule giuridiche inadeguate -Pia Unione, Societá di vita comune senza voti, Istituto Secolare-, che consentissero di avere, assieme alíe necessarie facoltá giuridiche, 1'imprescindibile approvazione della Santa Sede. Lo fece suo malgrado, perché tali formule non erano consentanee alía natura dell'Opus Dei, e non nascose mai all'Autoritá ecclesiastica questo suo convincimento. Tutto ció, in attesa che lo sviluppo futuro della legislazione ecclesiastica potesse offrire la possibilitá di una sistemazione giuridica definitiva, non privilegiata, capace di favorire la massima efficacia apostolica dell'Opus Dei e di salvaguardare la sua identitá fondazionale.

8. Nel 1962 il Fondatore dell'Opera prospettó alía Santa Sede l'eventuale soluzione del problema istituzionale dell'Opus Dei mediante la sua trasformazione in una Prelatura "nullius" in base al can. 319 § 2 del C.I.C. Come si sa, detto canone stabilisce che una Prelatura di questo tipo "tribus saltem paroecüs non constans" si regge mediante un diritto peculiare ("singular¡ iure regitur"). Lo "ius singulare" della Prelatura sarebbe stato, con gli imprescindibili accomodamenti, lo stesso "ius peculiare" dell'Opus Dei, giá approvato dalla Santa Sede; mentre la natura nettamente secolare di tale figura giuridica avrebbe anche assicurato il carattere pienamente secolare e diocesano dei sacerdoti e dei laici dell'Opus Dei. 11 Fondatore era ben edotto del fatto che la predetta norma del can. 319 § 2 del C.I.C. riguardava soltanto le Prelature a carattere territoriale; ma ubbidi all'allora Card. Protettore dell'Opera, il Card. Pietro Ciriaci, che lo incoraggió a prospettare ugualmente tale soluzione, perché pensava all'eventualitá di un'applicazione estensiva del dettato codiciale. 11 Santo Padre Giovanni XXIII fece rispondere che la richiesta non poteva essere accolta, perché allora presentava difficoltá pressoché insuperabili; ed il nostro Fondatore, che del resto capi sin da¡ primo momento tali difficoltá giuridiche, fece sapere che in coscienza avrebbe riprospettato il problema non appena si fosse aperto nella legislazione delta Chíesa il cammino opportuno, che giá in forma piú evidente si veniva maturando nei lavori concilian.

9. Il Santo Padre Paolo VI, infatti, nell'anno 1964, anche se confermó al Fondatore dell'Opus Dei che non era ancora possibile trovare nel diritto vigente la formula adeguata, aggiunse che nulla vietava di riprendere in esame la questione piú tardi, alía luce cioé dei Decreti del Concilio Vaticano II, allora in fase di svolgimento.

D'accordo con le possibilitá offerte dal Motu proprio Ecclesiae Sanctae (6 agosto 1966), il nostro Fondatore, dopo di averne informato la Santa Sede, convocó il 25 giugno 1969 un Congresso Generale Speciale, alío scopo di fare gli studi necessari per chiedere l'auspicata soluzione giuridica d'accordo con la nuova legislazione, successiva al Concilio.

Posteriormente, in un'Udienza che il Santo Padre gli concesse il 25 giugno 1973, il venerato Fondatore informó di ñuovo Sua Santitá sulla buona marcia del Congresso: il Santo Padre ne fu lieto, ed incoraggió il nostro Fondatore ad andare avanti con il Congresso Generale. Ma Mons. Escrivá de Balaguer mori due anni dopo, senza ayer avuto il tempo di presentare i nuovi documenti, anche se aveva lasciato precise indicazioni in merito. Egli, infatti, oltre ad essere stato in molti aspetti un vero precursore del Concilio Vaticano 11, ne seguí attentamente i lavori e le successive norme applicative dei suoi Decreti.

10. Il Santo Padre Paolo VI confermó a me, nella prima Udienza che mi concesse come Presidente Generale dell'Opus Dei, il 5 marzo 1976, che "la questione rimaneva aperta", in attesa di darle una soluzione quando io ne facessi la domanda: io risposi a Sua Santitá che, anche se il Congresso Generale aveva pressoché finito il suo studio, in considerazione del fatto che la scomparsa del Fondatore era cosí recente avrei preferito lasciare passare alcun tempo, prima di inoltrare detta domanda, a meno che il S. Padre non mi dicesse di procedere subito. 11 S. Padre si disse d'accordo con il mio suggerimento. In un'altra Udienza, concessami il 19 giugno 1978, Sua Santitá mi ripeté che "la questione rimaneva aperta", e mi incoraggió a presentare la relativa domanda, onde ottenere la soluzione giuridica auspicata. lo mi ripromisi di farlo post aquas, ma il Santo Padre Paolo VI mori prima che io potessi fare nulla.

Sua Santitá Giovanni Paolo 1 manifestó poi nel settembre 1978 la sua volontá che si procedesse a dar "1'auspicata soluzione" al nostro problema istituzionale. Ed infine, il 15 novembre 1978, nel trasmettermi una Lettera Autografa augurale del Santo Padre Giovanni Paolo II per il 500 anniversario dell'Opera, il compianto Em.mo Card. Segretario di Stato mi comunicó che Sua Santitá considerava "una indilazionabile necessitá che sia risolta la questione delta sistemazione giuridica dell'Opus Dei".

11. Attese le ragioni d'ordine fondazionale, teologico e giuridico da no¡ sollecitamente esposte in ossequio al desiderio di Sua Santitá, la S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari autorizzó l'Opus Dei a fare, in fedeltá allo spirito ed alle indicazioni del Fondatore, gli ulteriori passi -al di fuori dell'ambito di competenza di detto S. Dicastero- che si rendessero necessari per arrivare ad una sistemazione giuridica dell'Opus Dei diversa da quella di Istituto Secolare.

fi primo contatto con codesta Sacra Congregazione per i Vescovi ebbe luogo il 20 gennaio 1979. In esso fu giá prospettata, in maniera soltanto interlocutoria, subordinata cioé all'eventuale affidamento formale della pratica alla S. Congregazione per i Vescovi da parte del Santo Padre, la trasformazione giuridica dell'Opus Dei in una Prelatura personale.

12. Nell'Udienza concessami il 12 febbraio u.s. informa¡ il Santo Padre del risultato dei passi fatti sia nel Dicastero a quo (S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari) che nel Dicastero ad quod (S. Congregazione per i Vescovi), in vista dell'auspicata soluzione giuridica del nostro problema istituzionale. Allo stesso tempo, ed a nome anché del Consiglio Generale dell'Opera -il quale si era dichiarato unanimemente favorevole, sapendo che era questo il desiderio del nostro Fondatore- domandai formalmente al Santo Padre la predetta trasformazione dell'Opus Dei da Istituto Secolare in Prelatura personale "cum proprio populo", tenendo conto della realtá sociale dell'Opera e dei nuovi elementi giuridici contenuti nella legislazione applicativa dei Decreti conciliara, particolarmente nel Motu pr. Ecclesiae Sanctae , 1, n. 4.

Sua Santitá accolse benignamente la richiesta; mi disse che nel futuro questa soluzione potrebbe essere utile anche per qualche altra istituzione che avesse elementi fondazionali con caratteristiche analoghe a quelle dell'Opera; e mi assicuro che avrebbe incaricato la Sacra Congregazione competente di compiere lo studio necessario per la concreta definizione del nuovo statuto giuridico dell'Opera come Prelatura personale "cum proprio populo". Tale incarico é stato infatti affidato all'Em.mo Card. Prefetto della S. Congregazione per i Vescovi nell'Udienza "di tabella" avuta il 3 marzo u.s. Lo stesso Em.mo, con lettera del 7 marzo u.s. ed in successiva conversazione avuta il 29 s.m., mi ha gentilmente confermato essere Mente del Santo Padre che si faccia uno studio tenendo conto di tutti i nuovi dati di fatto e di diritto, e che tale studio sia concretamente ordinato alta determinazione del quomodo -vale a dire, in base a quali precise norme giuridiche- debba avvenire la richiesta trasformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale.

III. Individuazione delle basa per la nuova sistemazione giuridica A. Le Prelature personal! del Concilio Vaticano II:: elementi caratteristici

13. In effetti, la concreta definizione del nuovo statuto giuridico appare oggi cosa facilmente realizzabile senza ulteriori dilazioni né inutili forzature giuridiche, grazie agli arricchimenti pastorali e normativi che sono giá stati introdotti dal Concilio Vaticano II nel diritto della Chiesá. Lo stesso Fondatore dell'Opus Dei, prima di lasciare questa terca, ci aveva segnalato espressamente che nel Decr. Presbyterorum Ordinis, nel Motu pr. Ecclesiae Sanctae e nella Cost. Ap. Regimini Ecclesiae universae si troyano giá tutte le norme necessarie, in base alle quali si possono stabilire le linee fondamentali del nuovo statuto giuridico dell'Opera. E ció in perfetta corrispondenza al suo spirito ed alla sua realtá sociale, di regime e di organizzazione apostolica.

14. Il Decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, n.10 § 1 sanci esplicitamente l'esistenza di "Prelaturae personales", che potranno essere utilmente costituite ("utiliter constitui possunt") per la realizzazione di peculiari opere pastoral ("ad peculiaria opera pastoralia perficienda") nel servizio della Chiesa universale ("in bonum commune totius Ecclesiae"), secondo norme particolari da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni ("modis pro singulis inceptis statuendis") e restando sempre salvi i diritti degli Ordinari del luogo ("salvis semper iuribus Ordinariorum locorum").

15. Successivamente, il Motu pr.Ecclesiae Sanctae, 1, n. 4, nell'applicare il predetto Decreto conciliare ha configurato tal¡ Prelature personali con norme piú concrete e dettagliate, e cioé:

1°) si tratta di Prelature erette dalla Santa Sede a carattere nettamente secolare (ben diverse perció dagli Ordini religiosi, monacali o meno, il cui Superiore supremo compare a volte nel diritto sotto il nome di "Prelato" -cfr. can. 110 C.I.C.- ed ha comunque la qualifica di Ordinario: cfr. can. 198 C.I.C.);

2°) sono sottoposte alla giurisdizione o regime (alla potestá cioé legislativa, giudiziale e amministrativa) di un proprio Prelato; il Motu proprio rimanda invece alla legge particolare il compito di determinare nei singoli casi se l'Ordinario della Prelatura dovrá avere o meno carattere episcopale;

3°) hanno un proprio clero in possesso di una formazione particolare, adeguata cioé alla specifica finalitá pastorale ed apostolica propria di ciascuna Prelatura;

4°) per la formazione dei propri candidati al sacerdozio, le Prelature hanno seminari nazionali od internazionali, che sono eretti dal Prelato, al quale corrisponde il compito della suprema direzione disciplinare, dell'ordinamento degli studi, ecc.;

5°) il Prelato ha il diritto di incardinare gli alunni formati nei seminari della Prelatura e di promuoverli agli Ordini con il titolo di "ad servitium Praelaturae" (conseguentemente, é pure il Prelato che, sempre nel dovuto rispetto dei diritti degli Ordinari del luogo, conferisce a ciascun sacerdote della Prelatura la relativa missione canonica e le facoltá ministerial¡ nei limiti del proprio ambito di giurisdizione);

6°) tra gli altri doveri inerenti al suo munus pastorale, il Prelato ha quello particolare di curare la vita spirituale dei suoi sacerdoti, di perfezionare continuamente la loro formazione speciale e di provvedere in base al patrimonio della Prelatura, od eventualmente talvolta anche mediante opportuni accordi con gli Ordinari del luogo, all'onesto sostentamento dei medesimi sacerdoti ed alla loro previdenza sociale;

7°) oltre al sacerdoti formati ed incardinati nelle Prelature, nella vieta che in alcune di esse ci possano essere anche dei fedeli laici, sia celibi che coniugati, che dedichino la loro vita ed il loro lavoro professionale al fin¡ ed alle attivitá apostoliche proprie della Prelatura;

8°) contrariamente a quanto succede negli "Istituti di vita consacrata", religiosi o secolari, l'incorporazione di questi fedeli alla Prelatura non avviene mediante l'assunzione o la professione di voti o di altri vincoli di carattere sacro, ma mediante opportuni contratti o convenzioni, che regoleranno la mutua prestazione di servizi;

9°) nello svolgimento della loro missione, le Prelature rispetteranno accuratamente i diritti degli Ordinari del luogo, con i quali avranno stretti e continui rapporti;

10°) ciascuna Prelatura si reggerá d'accordo con uno statuto proprio o legge particolare sancita dalla Santa Sede, secondo cioé le sue concrete ftnalitá e caratteristiche organizzative (di ambito nazionale o internazionale, "cum proprio populo" o senza di esso, ecc.).

16. La Cost. Ap. Regimini Ecclesiae universae, nel riordinare in seguito al Concilio Vaticano II le competenze proprie dei vari Dicasteri della Curia Romana, ha sancito esplicitamente la dipendenza delle Prelature personali dalla S. Congregazione per i Vescovi (cfr. n. 49 § 1), il che peraltro giá avveniva precedentemente nel caso delle Prelature personali, con o senza proprio popolo, costituite "iure extraordinario" prima del Concilio, dal diritto cioé post-codiciale.

B. Conformitá di questo quadro giuridico alía realtá ed allo spirito dell'Opus Dei

17. Come si é accennato all'inizio di questo esposto (cfr. n. 2), 1'Opus Dei riunisce sostanzialmente tutti gli elementi costitutivi delle Prelature personali -strutture giurisdizionali equiparate alle diocesi-, che sono previsti nel Motu pr. Ecclesiae Sanctae. Infatti:

1°) l'Opus Dei é giá un Ente con personalitá canonica pubblica di natura clericale e di diritto pontificio, eretto dalla Santa Sede nel 1947, ed ha una spiritualitá nettamente secolare e diocesana (proprio per garantire in maniera inequivocabile quest'ultima caratteristica, insieme alla necessaria unitá di regime, si desidera la trasformazione in Prelatura);

2°) l'Opera si trova sotto la giurisdizione del suo Presidente Generale (assistito da un Consiglio Generale), cui é giá stata attribuita dalla Santa Sede, per quanto riguarda il governo e la disciplina interna, la potestá di regime nel foro sia esterno che interno, propria di un Ordinario;

3°) l'Opus Dei ha un proprio clero proveniente dagli stessi soci laici dell'Opera, il quale ha ricevuto la preparazione dottrinale, ascetica ed apostolica necessaria per la realizzazione della specifica attivitá pastorale ad esso richiesta;

4°) eretti dal Presidente Generale, l'Opus Dei ha un Seminario (Centro di Studi) internazionale a Roma ed altri nelle singole Regioni o Nazioni dove l'Opera lavora da tempo; lo stesso Presidente Generale esercita la suprema direzione disciplinare e determina l'ordinamento degli studi, secondo una "Ratio studiorum" piú volte lodata dalla Santa Sede;

5°) il Presidente Generale ha il diritto di incardinare all'Opus Dei i candidati al sacerdozio formati nei predetti Seminari, e di promuoverli agli Ordini per il servizio dell'Opera, concedendo loro le relative lettere dimissorie; lo stesso Presidente Generale affida a questi sacerdoti i diversi compiti ministeriali e concede loro le facoltá ministeriali interne;

6°) parimenti, e sempre a norma del diritto particolare dell'Opus Dei, il Presidente Generale cura la vita spirituale e la continua e specifica formazione dei sacerdoti, in ordine soprattutto alla cura ministeriale dei soci laici; ¡'Opera provvede pure all'onesto sostentamento dei propri sacerdoti e alle loro necessitá in caso di malattia, invaliditá o vecchiaia;

7º) nell'Opus Dei la stragrande maggioranza dei soci é composta da fedeli laici, uomini e donne, sia celibi che coniugati, i quali (con unitá di vocazione, di spirito e di regime e con una profonda formazione ascetica e dottrinale) si dedicano pienamente al raggiungimento delle finalitá apostoliche dell'Opera, attraverso soprattutto il libero lavoro professionale o mestiere proprio di ciascuno;

8°) questa dedicazione personale dei laici ascritti all'Opus Dei ha la forma di una prestazione di servizi, che genera mutui obblighi, non essendo adeguato alla spiritualitá e alle finalitá dell'Opus Dei (come é giá stato esposto alla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari: cfr. n. 11) un vincolo mediante voti od altri sacri legami ad essi equiparati;

9°} nelle piú di cinquecento diocesi in cui svolge il suo lavoro apostolico tra persone di tutte le razze e condizioni sociali, ¡'Opus Dei mantiene stretti e continui contatti con gli Ordinari del luogo, i cui diritti vengono sempre accuratamente rispettati e senza la cui previa autorizzazione nessun Centro é stato né sará mai eretto; ugualmente si procede sempre tramite apposite convenzioni con i Vescovi diocesani, quando su loro richiesta si accetta l'affidamento di chiese pubbliche (che rimangono comunque chiese secolari), cappellanie od altri uffici ecclesiastici diocesani;

10°) ¡'Opus Dei ha, infine, un proprio diritto particolare approvato dalla Santa Sede, che potrebbe continuare ad essere lo statuto o legge particolare della Prelatura, con i leggeri accomodamenti richiesti dalla nuova veste giuridica; in tale diritto particolare, infatti, si contengono tutte le norme sopra esposte (di struttura organizzativa, regime, disciplina e apostolato), e che sono richieste dalla stessa legge generale istitutiva delle Prelature personali.

18. Appare infine opportuno considerare che:

a) ¡'Opus Dei ha un regime a carattere personale di ambito internazionale ma centralizzato, con la sua sede centrale a Roma (residenza del Presidente Generale, uffici del Consiglio Generale, e Centro internazionale di studi); essa si trova in un piccolo territorio proprio, che offre giá l'imprescindibile base materiale della Prelatura;

b) il requisito della previa consultazione delle Conferenze Episcopali interessate, onde procedere alía trasformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale, risulta di fatto giá adempiuto, poiché ¡'Opus Dei lavora giá in tutte le nazioni con l'approvazione e la venia previa degli Ordinari del luogo interessati (cfr. n. 17, 9°), secondo una norma che continuerebbe a praticarsi anche in futuro. Inoltre, una ripetizione di questo adempimento non sembra necessaria (né sarebbe pratico farlo, dato che, attesa l'estensione dell'ambito apostolico dell'Opera, bisognerebbe rivolgersi a tutte le Conferenze Episcopali, allungando di molto 1'iter della nuova sistemazione giuridica) anche per diverse altre ragioni: non si tratterebbe di costituire ex novo, ma di trasformare (peraltro, senza sostanziali cambiamenti di regime

e di organizzazione: cfr. n. 17, 10°) il carattere di una persona giuridica clericale di diritto pontificio giá esistente; ¡'Opus Dei svolge il suo lavoro apostolico -che continuerebbe ad essere lo stesso- da ormai piú di 50 anni, e si tratta di un lavoro ampiamente collaudato e ben conosciuto sia dalla Santa Sede che dai Vescovi diocesani; il clero della Prelatura non si costituirebbe sottraendolo al clero secolare o ai seminaristi. di nessuna diocesi (come avviene, ad esempio, nel caso dei Vicariati castrensi); ecc.

C. Vantaggi di carattere ecclesiale dell'auspicata sistemazione giuridica

19. La trasformazione dell'Opus Dei da Istituto Secolare in Prelatura personale "cum proprio populo" in base alíe predette norme giuridiche fondamentali sopra esposte (cfr. nn. 14-18), mentre rafforzerebbe ulteriormente il servizio dell'Qpera alíe singole Chiese locali, offrirebbe alla Santa Sede la possibilitá di disporre con maggiore efficacia di un corpo mobile di sacerdoti e di laici (accuratamente preparati), che sarebbero ovunque possente fermento spirituale ed apostolico di vita cristiana, e ció soprattutto in ambienti della societá civile e in attivitá professionali dove spesso non é facile oggi arrivare in maniera apostolicamente incisiva con i comuni mezzi che la Chiesa ha a sua disposizione.

20. Per dare al riguardo un'idea, anche se succinta, si pensi che, oltre all'apostolato personale con i propri parenti, amici, ecc., i soci dell'Opera giá lavorano -pur essendo attualmente ostacolati dalle gravi difficoltá sopra accennate: cfr. n. 6- nelle seguenti attivitá professionali, fra le molte di altro genere che si potrebbero elencare: in 479 Universitá e Scuole Superiori dei cinque continenti; in 604 giornali, riviste e pubblicazioni scientifiche; in 52 emittenti di televisione e radio, 38 agenzie di informazione e pubblicitá e 12 case produttrici e distributrici cinematografiche, ecc. Inoltre gli stessi soci, assieme ad altri normali cittadini, cattolici come pure non cattolici e non cristiani, hanno promosso in 53 Nazioni -sempre con carattere professionale e civile- svariate attivitá apostoliche d'indole educativa, assistenziale, sociale, ecc.: Scuole di ogni grado ed Istituti tecnici, Clubs per ragazzi, Centri di qualificazione professionale per opera¡ e contadini, Scuole alberghiere e di economia domestica, Cliniche e ambulatori medici, e cosi via.

21. Ma soprattutto, ed insieme al vantaggi d'ordine apostolico, la predetta soluzione del problema istituzionale dell'Opus Dei -prospettata giá in vita dallo stesso suo Fondatore, che era convinto della perfetta corrispondenza di tale soluzione con quanto il Signore voleva da Lui- garantirebbe definitivamente nel futuro la conservazione (che sarebbe, invece, in pericolo, se non si trovasse la sistemazione giuridica adeguata al carisma fondazionale) dell'autentica fisionomia spirituale dell'Opera e la corretta qualificazione canonica dei suoi soci. Permetterebbe cioé di sancire in forma inequivocabile, conservando l'Opera allo stesso tempo l'imprescindibile unitá di regime e di apostolato, che i sacerdoti dell'Opus Dei sono sacerdoti pienamente secolari, diocesani, e che i laici sono fedeli comuni e non "laici consacrati". Proprio perché si tratta di assicurare cosi 1'identitá fondazionale dell'Opus Dei, é evidente che tale soluzione giuridica al suo problema istituzionale non potrá costituire precedente per altre istituzioni di natura diversa (Ordini e Congregazioni Religiose, Istituti Secolari, ecc.), le quali sono state giuridicamente configurate come "Istituti di vita consacrata" proprio in ossequio al loro carisma fondazionale.

22. Infine, nella nuova veste giuridica dell'Opus Dei come Prelatura personale in base alíe norme sopraddette sarebbero assicurate e confermate -come si é detto al n. 17, 100)- tutte le norme di diritto generale e particolare che regolano 1'attuale organizzazione e regime dell'Opera; la disciplina; la profonda formazione dei soci (senza "elitismi", ma di piena fedeltá al Magistero ecclesiastico); la loro continua cura spirituale da parte dei propri sacerdoti; i rapporti di costante e stretta collaborazione con i Vescovi diocesani, ecc. Al tempo stesso, si rafforzerebbero ancora di piú i contatti informativi e la dipendenza dell'Opus Dei dalla Santa Sede, tramite soprattutto la S. Congregazione per i Vescovi, da cui dipenderebbe e alla quale verrebbe regolarmente fatta, tra l'altro, la dettagliata relazione quinquennale "de statu Praelaturae".

CONCLUSIONE

Atteso che il Santo Padre ha benignamente accolto la richiesta presentata per l'adeguata soluzione del problema istituzionale dell'Opus Dei (cfr. n. 12), si chiede sommessamente a codesto Sacro Dicastero di voler approvare i lineamenti giuridici dettagliati al nn. 17-18 come base per la trasformazione dell'Opus Dei in una Prelatura personale.

Roma, 23 aprile 1979

Alvaro del Portillo

L + S                                       Pres. Gen.

Javier Echevarría

Segr. Gen.

A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes