Carta de don Alvaro del Portillo a Su Santidad Juan Pablo II, en la que solicita la erección del Opus Dei en Prelatura personal; 2-II-1979.

“El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma”. Libro escrito por A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes

AGP, Sezione Giuridica, VIII/15029.

Opus Dei

II Presidente Generale

Roma, 2 febbraio 1979

Beatissimo Padre,

Con grande gioia e fervidi ringraziamenti al Signore, non appena l'Em.mo Card. Segretario di Stato mi comunicó in data 18 novembre 1978 che Vostra Santitá riteneva che era una indilazionabile necessitá risolvere la questione della sistemazione giuridica dell'Opus Dei, ho proceduto immediatamente a dare i passi necessari per portare a compimento il venerato incarico.

Grazie alíe molte orazioni ed al grande lavoro di preparazione che il nostro amatissimo Fondatore aveva fatto, non é stato per noi difficile proporre, in fedeltá alto spirito del nostro Fondatore e tenendo conto degli arricchimenti apportati dal Concilio Vaticano II al diritto generale della Chiesa, una concreta formula giuridica per detta soluzione. Le motivazioni di tale scelta si espongono nell'unito Appunto (Allegato I).

In merito a tale Appunto, ed in via riservata, ho chiesto il consiglio di persone assai qualificate che conoscono molto bene sia la Curia Romana -di cui fanno parte- che l'Opus Dei, il cui spirito e la cui realtá sociale ed apostolica sono per esse da lungo tempo familiar¡. Unisco, perció, assieme al parere di Sua Eccellenza Mons. Andrzej Deskur (che lo ha apposto in calce ad una fotocopia dell'Appunto: cfr. Allegato II), anche quello di Sua Eminenza il Card. Franz Konig (Allegato III).

Inoltre, poiché l'auspicata soluzione giuridica comporterebbe I'erezione del¡'Opus Dei in Prelatura personale "cum proprio populo", mi é sembrato doveroso rivolgermi anche al due competenti Dicasteri della Curia Romana: prima, alta Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, che, attese le ragioni da noi addotte, ci ha autorizzato a cercare la soluzione del nostro problema istituzionale fuori dell'ambito di competenza e di dipendenza di quella Congregazione (Allegato IV); e poi alla S. Congregazione per i Vescovi, il cui Em.mo Card. Prefetto si é dichiarato pienamente favorevole all'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale "cum proprio populo" (Allegato V).

Santo Padre, tenendo conto di tutti questi autorevoli consigli e pareri, e considerando altresi che la realtá sociale dell'Opera (unitá pastorale organica e indivisibile, composta da 2.248 sacerdoti e 70.127 laici) non potrebbe trovare una adeguata sistemazione giuridica sotto la dipendenza del Pontificio Consiglio per i Laici né della S. Congregazione per il Clero, mi permetto pertanto di domandare umilmente quanto segue: che la Santitá Vostra si degni far dipendere ('Opus Dei dalla S. Congregazione per i Vescovi erigendolo in Prelatura personale "cum proprio populo"; e che a questo scopo voglia disporre che detta Sacra Congregazione proceda a preparare i relativi atti giuridici secondo la mens espressa nei nn. 5, 6 e 8,b) dell'unito Appunto (Allegato I).

Da parte mia, posso assicurare Vostra Santitá che sará nostra premura metterci subito a disposizione dei Superiora del medesimo Sacro Dicastero, ed offrire loro ogni necessaria od utile collaborazione. Sono infatti pienamente convinto, come lo era il nostro Fondatore, che tale sistemazione giuridica dell'Opus Dei, mentre salvaguarderebbe in modo inequivocabile la sua identitá e fisionomia spirituale, rafforzerebbe moltissimo la sua efficacia apostolica al servizio della Santa Sede e delle Chiese locali dei cinque continenti in cui si lavora. Ció garantirebbe a tutti i livelli l'ancora piú pieno inserimento dell'Opera nella Comunitá ecclesiale.

Nella filiale speranza che la paterna bontá di Vostra Santitá vorrá accogliere benignamente questa nostra fiduciosa richiesta, Le chiedo per me e per tutti i Suoi figli dell'Opus Dei I'Apostolica Benedizione, e sono lietissimo di confermarmi

L + S                                                   di Vostra Santitá

obb.mo, um.mo e dev.mo

figlio

Alvaro del Portillo

Javier Echevarría                                 Pres. Gen.

Segr. Gen.

A Sua Santitá

il Papa Giovanni Paolo II

CITTA' DEL VATICANO

APPUNTO PER IL SANTO PADRE

(Circa la desiderata soluzione giuridica definitiva dell'Opus Dei)

L'Opus Dei, fondato il 2 ottobre 1928, é nato con un contenuto teologico ed apostolico chiaramente definito, che, approvato dalla Gerarchia sin dall'inizio, si é poi visto abbondantemente confermato dal Magistero solenne del Concilio Vaticano II, e particolarmente dalla Cost. dogm. "Lumen gentium", Cap. II-V. Il suo Fondatore, il Servo di Dio Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, pose infatti come fondamento dottrinale dell'Opera la chiamata universale alla santitá ed all'apostolato insita nel Sacramento del Battesimo, asserendo che i soci dell'Opera dovevano vivere e diffondere le esigenze ascetiche ed apostoliche delle promesse battesimali con un impegno personale pieno, ciascuno nel proprio stato di vita e nella propria condizione -senza cambiare, cioé, il rispettivo stato canonico- e secondo una spiritualitá specifica nettamente secolare. Questa pone l'accento sulla necessitá di cercare la pienezza della vita cristiana -la santitá- e la diffusione del messaggio evangelico -l'apostolato- attraverso il fedele adempimento dei doveri familiari e social¡, e in modo particolare mediante la perfetta realizzazione -per amore a Dio ed al prossimo- del rispettivo lavoro professionale od officio, fino a farlo diventare -come il divino Redentore a Nazareth- lavoro di Dio, operado Dei, opus Dei.

L'Opera, a cui apartengono attualmente fedeli di 87 nazionalitá, rappresenta di fatto, piú che una societá od associazione, una vera "portio Populi Dei". L'Opus Dei, infatti, costituisce un'unitá pastorale, organica e indivisibile -con unitá di spirito e di vocazione, di regime e di apostolato-, che é integrata da sacerdoti (2.248) e da laici (70.127) di ogni stato di vita e di ogni condizione sociale e professionale: uomini e donne, celibi e sposati, intellettuali e operai, ecc.

Sia le caratteristiche del suo spirito fondazionale che quelle della sua realtá sociale hanno qualificato l'Opus Dei come una realtá ecclesiale diversa dagli Istituti clericali o laicali che assumono il peculiare stato di "vita consacrata per la professione dei consigli evangelici", e che dipendono dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari. Allo stesso tempo, l'Opera rappresenta -per la sua soliditá organizzativa a struttura internazionale e centralizzata; per il suo ordinamento giuridico di ente clericale di diritto pontificio con facoltá di formare e di incardinare i propri candidati al sacerdozio; per le conseguenti attribuzioni di potestá del suo Presidente Generale; per la piena dedicazione apostolica di tutti i soci, e per la svariata molteplicitá delle sue attivitá apostoliche- un'Istituzione assai diversa dalle Pie unioni e dalle altre Associazioni di fedeli che dipendono dal Pontificio Consiglio per i Laici e dalla S. Congregazione per il Clero.

Le considerazioni sopra brevemente esposte possono meglio illustrare quanto segue, in vista dell'auspicata soluzione del problema istituzionale dell'Opera:

1. L'Opus Dei costituisce -come é stato pienamente riconosciuto- un fenomeno pastorale assolutamente nuovo nella vita della Chiesa, paragonabile soltanto alía realtá di spirito e di attivitá apostolica dei fedeli, chierici e laici, delle prime comunitá cristiane. Era quindi comprensibile che la legislazione generale della Chiesa, vigente cinquanfanni fa ed anche quella degli anni successivi, prima dell'applicazione dei Decreti del Conc. Vaticano II, non prevedesse la possibilitá per 1'Opus Dei di una sistemazione giuridica adeguata, rispondente cioé pienamente alle caratteristiche dell'Opera. Ció, peró, ha significato per 1'Opus Dei il dover affrontare durante tutta la sua vita delle gravi e frequenti difficoltá, che erano motivo continuo di sofferenza per il nostro Fondatore, perché ostacolavano e riducevano sensibilmente la portata del servizio dell'Opera alía Chiesa ed alle anime.

2. Il nostro Fondatore (per motivi di urgente necessitá che minacciavano lo sviluppo e per fino la stessa esistenza dell'Opera) si vide costretto a dover ricorrere provvisoriamente a formule giuridiche inadeguate -Societá di vita comune senza voti, Istituto Secolare-, che consentissero di avere, assieme alle necessarie facoltá giuridiche, 1'imprescindibile approvazione della Santa Sede. Tutto ció, in attesa che lo sviluppo futuro della legislazione ecclesiastica potesse offrire la possibilitá di una sistemazione giuridica definitiva, non privilegiata, capace di favorire la massima efficacia apostolica dell'Opus Dei e di salvaguardare la sua identitá fondazionale.

3. Nel 1964, il Fondatore dell'Opera, in uno scritto di coscienza -un'apertura della sua anima al Papa- nel quale trattava svariati argomenti, prospettó anche, per incidens, la necessitá di procedere piú avanti, quando fossero maturate le disposizioni giuridiche della Chiesa, a dare all'Opus Dei una sistemazione giuridica adeguata "che non fosse singolare né di privilegio".

11 Santo Padre Paolo VI gli confermó che -come del resto ben sapeva il nostro Fondatore- non era possibile trovare in quel momento nel diritto vigente della Chiesa la formula conveniente; e che nulla vietava di riprendere in esame la questione, quando fosse opportuno.

Piú tardi, in un'Udienza che il Santo Padre gli concesse il 25 giugno 1973, il nostro Fondatore precisó che nel frattempo, all'uopo di preparare i documenti necessari per chiedere l'auspicata soluzione giuridica d'accordo con la nuova legislazione, aveva convocato un Congresso Generale Speciale dell'Opus Dei. Ma il venerato Fondatore mori due anni dopo, senza ayer avuto il tempo di presentare i nuovi documenti, anche se aveva lasciato precise indicazioni in merito. Egli, infatti, oltre ad essere stato in molti aspetti un vero precursore del Concilio Vaticano II, seguí attentamente i suoi lavori e le successive norme applicative dei suoi Decreti.

4. 11 Santo Padre Paolo VI confermó anche a me, in due Udienze concessemi il 5 marzo 1976 ed il 19 giugno 1978, che "la questione rimaneva aperta" in attesa di darle una soluzione quando ¡o ne facessi la domanda. Sua Santitá Giovanni Paolo 1 manifestó poi nel settembre 1978 la sua volontá che si procedesse a dare l'auspicata soluzione al nostro problema istituzionale; ed infine il 18 novembre u.s., nel trasmettermi la Vostra graditissima Lettera Autografa augurale per il 50° anniversario dell'Opera, l'Em.mo Carda Segretario di Stato mi comunicó che Sua Santitá considerava "una indilazionabile necessitá che sia risolta la questione della sistemazione giuridica dell'Opus Dei".

5. In effetti, ció áppare oggi cosa facilmente realizzabile, senza necessitá alcuna di forzature giuridiche, grazie agli importanti arricchimenti pastoral¡ ed alle innovazioni che negli anni posteriori al 1964 sono state introdotte nel diritto della Chiesa. Per cui, come segnaló opportunamente lo stesso Fondatore dell'Opus Dei, attualmente nel Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2, nel Motu pr. Ecclesiae Sanctae, 1, n. 4 e nella Cost. Ap. Regimini Ecclesiae universae, n. 49 § 1, si troyano giá tutte le norme giuridiche generali, entro le quali si potrebbe risolvere adeguatamente il problema delta definitiva sistemazione giuridica dell'Opus Dei.

6. L'erezione, infatti, dell'Opus Dei in una Prelatura personale "cum proprio populo" (a norma dei predetti documenti conciliar¡ e pontifici, le cui disposizioni si raccolgono anche negli schemi del nuovo Codice di Diritto Canonico: cfr. "De Populo Dei", can. 217 § 1 e 219 § 2) permetterebbe di sancire definitivamente, senza ulterior¡ equivoci, che nell'Opus Dei i sacerdoti sono sacerdoti pienamente secolari, diocesani, e che i laici dell'Opera sono fedeli comuni, il cui stato canonico non cambia per il fatto dell'incorporazione all'Opus Dei. Al tempo stesso, si assicurerebbero altre tre cose fondamentali: e cioé,

a) che 1'Opus Dei rimanga nella sua condizione di Ente con personalitá canonica pubblica di diritto pontificio, con la facoltá, di cui é giá in possesso, di incardinare i propri chierici -formati all'interno, cioé nei Seminari dell'Opera-; di Ente, peró, nettamente diverso dagli Istituti Secolari o da qualsiasi altra forma di Istituto di "vita consacrata", e perció non dipendente dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, ma dalla Sacra Congregazione per i Vescovi;

b) che, salvo quelle riguardanti la professione dei consigli evangelici -cosa estranea al nostro carisma fondazionale-, vengano confermate nel nuovo Statuto giuridico dell'Opus Dei tutte le norme di diritto generale e particolare che regolano: 1'attuale regime dell'Opera, a carattere internazionale e centralizzato, con sede a Roma; le facolta giuridiche del suo Presidente Generale, che é giá in possesso di una vera potestá ordinaria di regime; la disciplina e la profonda formazione ascetica e dottrinale dei soci, secondo una apposita Ratio studiorum piú volte lodata dalla Santa Sede; la continua cura spirituale e pastorale dei soci, da parte dei sacerdoti incardinati all'Opera, che hanno ricevuto negli stessi Seminari dell'Opus Dei la necessaria formazione specifica, ecc.;

c) che si ottenga un ancor piú efficace servizio apostolico dell'Opera nell'ambito della Comunitá ecclesiale, in stretta e continua collaborazione con gli Ecc.mi Vescovi diocesani -senza la cui previa autorizzazione nessun Centro dell'Opus Dei viene né verrebbe eretto in alcuna diocesi-, e potendo essere seguita 1'Opera ancor piú da vicino dalla Santa Sede, e concretamente dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, alía quale, tra l'altro, verrebbe regolarmente presentata la usuale relazione quinquennale ad normam iuris.

7. L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale "cum proprio populo" dovrebbe avvenire tramite una particolare Costituzione Apostolica, secondo la prassi ordinaria della Santa Sede in casi simili (Vicariati Castrensi, Mission de France, ecc.); mentre la definizione concreta del suo Statuto giuridico dovrebbe essere sancita, sempre secondo la prassi, da un apposito Decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi.

8. L'elaborazione di tali atti giuridici (Costituzione Apostolica e Decreto da sottoporre all'approvazione del Santo Padre) potrebbe essere fatta in uno di questi due modi:

a) affidando detto incarico ad una Commissione mista, presieduta dall'Ecc.mo Sostituto della Segreteria di Stato e composta da¡ Segretari della Sacra Congregazione per i Vescovi e della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, nonché dal Segretario Aggiunto della Pontificia Commisione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, che vanta una particolare competenza in merito. Fra i membri della stessa Commissione potrebbe essere annoverato, per eventuali delucidazioni e chiarimenti che si rendessero necessari, il Presidente Generale dell'Opus Dei od un suo delegato. L'elaborazione degli atti si farebbe in base al principi esposti al nn. 5 e 6, e tenendo inoltre presente che, nel caso dell'Opus Dei, potrebbe considerarsi in effetti come giá adempiuto il requisito, previsto dal Decreto Ecclesiae Sanctae, di chiedere il voto consultivo delle Conferenze Episcopali dei territori in cui si lavora: ció perché 1'Opus Dei, che fin dal 1947 é de iure un ente di diritto pontificio, a cinquant'anni dalla sua fondazione svolge la propria attivitá in molte nazioni dei cinque continenti sempre con la previa venia ed approvazione di tutti gli Ordinari dei luoghi interessati, i cui diritti peraltro rimarrebbero intatti anche nella nuova sistemazione giuridica dell'Opera:

b) oppure, elaborando sempre gli atti in base al principi esposti al nn. 5 e 6 e considerando giá adempiuto -come nel caso precedente- il requisito, previsto dal Decreto Ecclesiae Sanctae, di chiedere il voto consultivo delle Conferenze Episcopali dei territori in cui si lavora, per render piú agile lo studio dei due Documenti sopraddetti, basterebbe che il Santo Padre affidasse la pratica alla Sacra Congregazione dei Vescovi, con la collaborazione del Segretario Aggiunto della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, e, per i possibili chiarimenti, del Presidente Generale dell'Opus Dei o di un suo delegato.

Roma, 26 dicembre 1978

Alvaro del Portillo

Pres. Gen.                                                  L + S

Javier Echevarría

Segr. Gen.

A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes