Carta de don Alvaro del Portillo al Cardenal Sebastiano Baggio, en la que precisa algunos aspectos de la petición presentada; 2-VI-1979.

“El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma”. Libro escrito por A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes

AGP, Sezione Giuridica, VIII/15039.

Opus Dei

II Presidente Generale

Roma, 2 giugno 1979

Eminenza Reverendissima,

In ossequio al venerato desiderio del Santo Padre circa la sistemazione giuridica dell'Opus Dei come Prelatura personale "cum proprio populo", ho avuto 1'onore di sottoporre a codesta Sacra Congregazione, in data 23 aprile c.a., l'esposto in cui si propongono, corredate da¡ relativi elementi di diritto e di fatto, le basi giuridiche dell'auspicato statuto definitivo dell'Opera.

Dette norme contengono le disposizioni fondamentali di diritto che configurerebbero nei loro tratti sostanziali lo spirito e la natura giuridica, la finalitá pastorale ed apostolica, la struttura e il regime della Prelatura, nonché le sue relazioni con la Santa Sede e con gli Ordinari del luogo. In tal modo, se, come no¡ con fiducia filiale ci auguriamo, dette norme basilari venissero positivamente accolte da codesto Sacro Dicastero ed approvate dal Santo Padre, sarebbe in seguito possibile procedere alía loro applicazione particolareggiata a livello di concreta applicazione tecnica.

Mi sembra tuttavia forse utile, perché si tratta di questioni di rilievo, riguardanti la giurisdizione e la nomina del Prelato, precisare ulteriormente i seguenti quattro punti:

1) Non é nostra intenzione, né sembrerebbe opportuno, che la giurisdizione del Prelato venga estesa oltre l'ambito di persone sulle quali il Presidente Generale dell'Opus Dei ha giá una potestá ordinaria di regime, vale a dire i sacerdoti incardinati all'Opera e i laici (uomini e donne, celibi e sposati) ad essa appartenenti. E questo, sia per elementari ragioni di certezza giuridica riguardo al destinatari della potestá del Prelato, che per lo spirito del Fondatore dell'Opera, che sempre desideró servire la Chiesa come lievito, con caratteristiche proprie ben determinate, in tutte le Diocesi dove si lavora.

Pertanto sarebbero fedeli della Prelatura, costituirebbero cioé il suo "proprio popolo", non le persone destinatarie del lavoro apostolico dell'Opus Dei e del ministero dei suoi sacerdoti, ma soltanto que¡ laici che, previa convenzione con la Prelatura, vorranno (di fatto giá lo sono) incorporarsi giuridicamente ad essa, impegnandosi al servizio del suo specifico compito apostolico con una piena dedicazione personale, che trascende di gran lunga le limitate prestazioni di servizi di altri tipi di possibili convenzioni anch'esse contemplate nel Motu pr. "Ecclesiae Sanctae", 1, n. 4 (cfr. esposto "Trasformazione dell'Opus Dei in una Prelatura personale", nn. 7° e 8°). Sono infatti questi laici i fedeli che, per poter dovutamente ed efficacemente adempiere il loro pieno impegno apostolico negli ambienti laicali e professionali in cui si muovono, hanno bisogno e diritto alía continua formazione specializzata, ascetica e apostolica ed alla sollecita cura pasotrale specifica da parte dei sacerdoti dell'Opus Dei (della Prelatura). Giova notare la corrispondenza esistente tra questa realtá e la seguente norma che -nello sviluppare il Motu pr. "Ecclesiae Sanctae", 1, n.4- é prevista nel progetto del nuovo C.I.C.: "Praelatura tamen cum proprio populo item haber¡ potest cum portio populi Dei, Praelati curae commissa, indolem habeat personalem, complectens nempe solos fideles speciali quadam ratione devinctos" (Schema "De Populo Dei", can. 219, § 2).

2) Dovendo essere il regime e governo della Prelatura a carattere personale e non territoriale, é pacifico che la potestá ordinaria del Prelato, alía stregua di quanto avviene nel caso dei Vicariati castrensi e di altre simili giurisdizioni ecclesiastiche, avrá nelle singole diocesi e riguardo a svariate materie (disposizioni dottrinali e liturgiche, disciplina generale del clero, attivitá estertíe di apostolato, ecc.) il carattere di giurisdizione cumulativa. Proprio per il ruolo di particolare inserimento dell' apostolato che i soci dell'Opera svolgono al servizio delle Chiese locali, la regolamentazione particolareggiata di tale potestá salvaguarderá sempre accuratamente, come si dice nel precitato esposto (cfr. n. 17, 9°), sia i diritti degli Ordinari locali che le norme del diritto particolare dell'Opus Dei giá approvato dalla Santa Sede.

3) Il Prelato dovrá avere tutte le qualitá personale di pietá, prudenza, dottrina, ecc. richieste dal diritto generale della Chiesa (cfr. C.I.C., can. 331), piú quelle che sono stabilite nel diritto particolare dell'Opus Dei riguardo al Presidente Generale (tra le altre, etá minima di 40 anni, approfondita conoscenza ed esperienza dello spirito e della prassi apostolica dell'Opera).

4) La elezione del Prelato da parte del Congresso Generale -procedura questa che garantisce il massimo grado di accettazione e di autoritá morale della persona designata- richiederebbe giuridicamente la conferma del Santo Padre, come é norma di diritto in questi casi (cfr. C.I.C., cann. 329, § 3; 321; Schema "De Populo Dei" del nuovo C.I.C., can. 228, § 1).

Profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sentimenti di profonda venerazione

dell'Eminenza Vostra Reverendissima

dev.mo nel Signore

L + S                                                    Alvaro del Portillo

Pres. Gen.

Javier Echevarria

Segr. Gen.

A Sua Eminenza Reverendissima il Sig.

Card. Sebastiano Baggio

Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi

ROMA

A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes