Carta de Mons. Escrivá de Balaguer al Cardenal Antoniutti, sobre el Congreso General Especial y sus objetivos; 22-X-1969.

“El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma”. Libro escrito por A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes

RHF, EF-691022t-1.

Opus Dei

II Presidente Generale                                     Roma, 22 ottobre 1969

Eminenza Reverendissima,

mi 1 pervenuta la lettera di codesta S. Congregazione, in data 8 ottobre u.s., in cui si accusa ricevimento della Relazione inviata dopo la conclusione della prima parte del Congresso Generale Straordinario dell'Opus Dei, che ha avuto luogo a Roma, nello scorso mese di settembre.

Nella medesima lettera, l'Ecc.mo Segretario di codesta S. Congregazione si dichiara in attesa di conoscere le modifiche giuridiche che, in forza delle facoltá concesse dal M. P. "Ecclesiae Sanctae", verranno introdotte dal detto Congresso Straordinario, nel postro "Tus peculiare".

In riferimento alla predetta domanda, devo far presente all'E. V. di essere in grado di poter fomire soltanto le linee ed i criteri generali di dette modifiche. Ció in quanto, pur essendo stati preparati, nella fase precedente 1'inizio del Congresso Straordinario, studi accurati dopo consultazione dei soci, detto Congresso nella sua prima parte ha ritenuto opportuno limitarsi ad elaborare dei criteri generali, onde poter indire, prima della seconda parte, una nuova consultazione generale, per un adempimento il piú completo possibile di quanto disposto nel citato M.P. "Ecclesiae Sanctae", al n. 4 della parte prima.

Ora no¡ ci troviamo in questa fase, preparatoria della seconda parte, che sará quella conclusiva. Comunque, per quanto riguarda le linee ed i criteri generali delle eventuali modifiche, il Congresso Generale Straordinario ha constatato ed auspicato quanto segue.

Ha rilevato innanzjtutto che la natura canonica di Istituto Secolare si é dimostrata inadeguata alla realti sociologica, spirituale e pastorale dell'Opus Dei, sia secondo il carisma fondazionale, che secondo una esperienza ultra ventennale di lavoro pastorale, che essendo stata collaudata in tutto il mondo ha, per ció stesso, valore universale.

Ha preso atto che al momento dell'approvazione fu operata una forzatura, includendo l'Opus Dei fra gli Istituti di perfezione: e ció per forza di cose, in quanto che quella era l'unica via, nel diritto allora vigente, per poter usufruire di un regime a carattere universale, postulato sia dalla natura che dallo sviluppo giá allora raggiunto dell'Opus Dei.

Allora infatti, com'é a tutti noto, per poter porre giuridicamente in essere le strutture e i poteri che sorreggono un regime a carattere universale, era condizione necessaria la professione dei consigli evangelici da parte dei membri della persona morale erigenda.

Il Congresso ha perció espresso il criterio di poter giungere legittimamente a separare 1'incorporazione dei sodali all'Istituto (che con un apposita formula giuridica porrebbe sempre in essere un vincolo perpetuo, mutuo e pieno) dalla emissione, oggi necessaria, dei voti o vincoli equipollenti: in quanto troverebbe piú consono alfa natura dell'Istituto il risolvere questo problema sulla base del primo comandamento della legge di Dio (che esprime e contiene la chiamata universale alla santitá) e sulla pratica di determinate virtú, ma non necessariamente tipificate nei tre consigli evangelici.

Risulta peraltro al Congresso che il desiderio di uscire dal quadro giuridico degli Istituti di perfezione é una necessitá avvertita, sia pure per diversi motivi, non solo da diversi Istituti Secolari, ma anche da alcune Societá di vita comune. Saremmo dunque innanzi ad un problema ecclesiale, sul quale dovrebbero soffermarsi gli organi legislativi e di governo della Chiesa. 11 Congresso ha voluto comunque prendere atto che, nel caso dell'Opus Dei, questo desiderio di uscire da] quadro giuridico degli Istituti di perfezione viene avvalorato, oltre che dalla situazione citata, comune al suddetti Istituti che professano lo stato di perfezione, anche dal fatto che, come esposto piú sopra, l'inclusione dell'Opus Dei fra detti Istituti di perfezione -e conseguentemente la sua dipendenza dalla S. C. dei Religiosi- é stata una forzatura dovuta all'insufficienza dell'ordinamento canonico vigente, ma non rispondente alla reale natura dell'Opus Dei.

Il Congresso ha espresso ancora il voto che si studi il modo di mettere piú efficacemente in risalto il carattere secolare dell'Istituto e dei suoi membri, che non mutano condizione in seno all'ordinamento giuridico della Chiesa.

La perfetta e piena secolaritá dei membri é stata infatti catalogata come vera conditio sine qua non, per il lavoro sociale e professionale che gli stessi membri, per dovere di vocazione, debbono esercitare in seno alla societá, e in tutte le sue strutture, che é peraltro il loro specifico mezzo di santificazione e di apostolato.

Il voto di ubbidienza, benché la sua materia sia perfettamente delimitata in modo da salvare accuratamente e pienamente la personale libertó dei membri in materia professionale, sociale e politica, crea tuttavia degli equivoci nella mentalitá corrente, ignara, quando non prevenuta, di questi problemi.

La stessa efficacia del lavoro pastorale dello Opus Dei é spesso ostacolata, quando non compromessa, dall'idea ormai acquisita presso l'opinione pubblica circa la natura degli Istituti Secolari, che vengono di fatto -anche se erroneamente- equiparati al Religiosi.

La predetta arbitraria equiparazione (della quale é difficile ayer ragione) é particolarmente nociva e stridente nel caso nostro -come ha voluto sottolineare il Congresso-, in quanto che il lavoro che svolge sia 1'Istituto che i suoi membri non é un lavoro ecclesiastico, bensi laicale e secolare; e cosí pure i beni'di cui l'Opera si serve per il proprio lavoro, non sono ecclesiastici, sia per la titolaritá della loro proprietá che per l'origine dei medesimi.

Nell'Istituto, infme, prevale il carattere secolare ed apostolico su quello di perfezione, inteso nel senso di uno stato di vita tipificato dalla professione dei tre consigli evangelici.

Il Congresso ha preso finalmente atto, con vivo senso di gratitudine e di speranza, che dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II possono esistere in seno all'ordinamento della Chiesa, altre forme canoniche, con regime a carattere universale, che non richiedono la professione dei consigli evangelici, da parte dei componenti la persona morale (cfr. n. 10 del Dec. "Presbyterorum Ordinis" e n. 4 del M. Pr. "Ecclesiae Sanctae").

Ecco, Eminenza, le linee generali e sintetiche del panorama giuridico che é stato prospettato nella prima parte del Congresso Straordinario dell'Opus Dei, e sul quale si sta svolgendo una nuova consultazione generale.

Come V. E. stessa potra rilevare, alcune di queste eventuali modifiche (che sono tuttora alío stato di proposte), potrebbero essere introdotte dallo stesso Congresso Generale, altre richiederebbero un'approvazione della S. Sede, ed altre, infine, in quanto comporterebbero un cambiamento di natura dell'Istituto, postulerebbero addirittura un atto piú solenne della S. Sede, cioé una nuova erezione dell'Istituto.

Tutto ció verrá naturalmente sottoposto, al momento opportuno, al giudizio di codesta S. Congregazione.

Chino al bacio della Sacra Romana Porpora, colgo 1'occasione per dirmi con sensi di alta e profonda stima

dell'Eminenza Vostra Reverendissima

dev.mo in Domino

Josemaría Escrivá de B.

A Sua Eminenza Rev.ma il Sig.

Card. Ildebrando Antoniutti

Prefetto della S.C. per i Religiosi

e gli Istituti Secolari

ROMA

A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes