Carta de Mons. Escrivá de Balaguer a Su Santidad Juan XXIII, en la que solicita que sea revisado el estatuto jurídico del Opus Dei; 7-1-1962.

“El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma”. Libro escrito por A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes

RHF, EF-620107t-2.

Opus Dei

Roma, 7 gennaio 1962

Beatissimo Padre,

La Divina Provvidenza e l'appoggio e la benevolenza della Santa Sede hanno dato all'Opus Dei uno sviluppo veramente notevole, nonostante che I'Istituto abbia cercato sempre di lavorare nella maniera meno appariscente possibile: cosa che, per quanto da alcuni sia stata criticata, ho sempre modestamente ritenuto conforme all'umiltá del Vangelo.

Ancora una volta dal piccolo seme si é silenziosamente sviluppato il grande albero, alla cui ombra molti vengono a rifugiarsi e si moltiplica cosi quel bene delle anime e della Chiesa santa di Dio, che é l'unico scopo dell'Opus Dei.

Questo bene potrebbe essere ancora maggiore, se taluni inconvenienti, risultanti dal presente ordinamento giuridico dell'Istituto ed appalesatisi nel corso di questi anni, che datano dall'approvazione definitiva, non ne turbassero e compromettessero l'armonioso sviluppo.

L'inconveniente maggiore é che da molti (sia pure ilegalmente, ma purtroppo efficacemente) i membri dell'Istituto vengono assimilati al religiosi, per cui si vedono spesso limitare o addirittura interdire il loro apostolato, sotto lo specioso pretesto che certe attivitá sono proscritte al religiosi.

Ad esempio, mentre i laici dell'Istituto dovrebbero ayer aperto per Costituzioni, e nell'intento di arrivare a santificare con l'esempio e con l'apostolato individuale, ogni genere di onesta professione (alla stregua dei comuni laici), si vedono invece precluse alcune di queste prospettive apostoliche, perché vengono accomunati al religiosi: fatti oggetto di critiche, taluni dei membri de11'Istituto, sono stati ostacolati o si sono addirittura visti sollevare delle eccezioni circa il legittimo esercizio delle loro attivitá professionali o sociali, perché -secondo quanto asserivano quelli che muovevano le difficoltá- si trattava, nel caso, di religiosi, cui siffatte attivitá sono per diritto interdette.

A confortare la predetta equiparazione (pregna di gravi conseguenze per l'apostolato di penetrazione dell'Istituto) si adduce da taluni come prova il fatto che i sodali sacerdoti dell'Opus Dei, sono incardinati, non ad una diocesi o territorio come i sacerdoti secolari, bensi all'Istituto, alla stregua dunque dei sacerdoti religiosi.

Negando cosí la secolaritá al sacerdoti dell'Istituto, si passa poi (in virtú di una falsa e infondata analogia) a rifiutare la secolaritá stessa al laici dell'Opus Dei. E tale é la precipua sorgente dei mali e delle difficoltá sopra specificate, con le gravi conseguenze anche indicate sopra.

Ad eliminare, per l'avvenire, simili gravi inconvenienti, occorrerebbe dare all'Istituto un nuovo assetto giuridico, corrispondente al seguenti criteri:

chiarire definitivamente il carattere secolare dell'Istituto (e dei suoi membri) anche nella struttura giuridica esterna e nella dipendenza da¡ Dicasteri della S. Sede, di modo che si tolga il pretesto di assimilazione al religiosi, sia dei laici che dei sacerdoti dell'Opus Dei; da notare peraltro che ha favorito finora 1'equivoco la dipendenza esclusiva dalla S. Congregazione dei Religiosi, pur tanto benemerita verso il nostro Istituto.

Per la realizzazione di questo scopo, si prospetterebbero queste due vie:

a) Dare all'Istituto una organizzazione simile, mutatis mutandis, a quella della Mission de France (cfr. A.A.S. 46 (1954), 567-574). Si tratterebbe cioé di erigere in Prelatura nullius l'Istituto, fornendogli un territorio, sia pure simbolico, cui i sacerdoti sarebbero incardinati; e dichiarando insieme, in armonia con il can. 319 § 2 (riguardante le Prelature di meno di tre parrocchie) che lo tus singulare, da cui deve essere retta la Prelatura, sono le Costituzioni (giá approvate) dell'Istituto.

b) Affidare al Presidente pro tempore dell'Istituto, che é eletto ad vitam, una Prelatura nullius, (giá existente o da crearsi), con annessa facoltá di incardinare i sacerdoti dell'Istituto al predetto territorio.

Per il territorio che sia in una che nell'altra soluzione sarebbe necessario (necessitate iuris), si indicano a titolo esemplificativo, e subordinatamente: il piccolo territorio dell'attuale sede della Casa Generalizia (Viale Bruno Buozzi 73, Roma); un piccolo territorio in una delle diocesi piú o meno vicine a Roma, ma sempre in Italia, perché ció sembra postulare la natura universale (e spiccatamente romana) dell'Istituto.

Le due soluzioni prospettate non vogliono essere, naturalmente, che a titolo di esempio. La Santa Sede, infatti, nella alta sapienza, saprá anche eventualmente scegliere quelle altre soluzioni che ritenga atte al raggiungimento degli scopi sopra enunciati.

Allo scopo si renderebbe comunque necessario un atto pontificio: o Costituzione Apostolica o Breve pontificio.

E' perció che l'umile sottoscritto, nella sua qualifica di Fondatore e Presidente Generale dell'Istituto, si rivolge fiduciosamente alla Santitá Vostra, perché, completando ¡'opera del venerato Predecessore di Vostra Santitá, Pio XII, di f. m., Si degni, con questo nuovo atto, di voler dare la definitiva necessaria struttura al nostro Istituto, confacente al tempi ed alle moderne finalitá, per il maggior bene delle anime e piú efficace servizio della Chiesa.

Della Santitá Vostra

dev.mo umil.mo af .mo figlio

Josemaría Escrivá de B.

A Sua Santitá

il Santo Padre Giovanni XXIII

Cittá del Vaticano

A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes