Carta del Procurador General del Opus Dei a la Sagrada Congregación de Propagan da Fide; 2-III-1960.

“El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma”. Libro escrito por A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes

AGP, Sezione Giuridica, VI/15662.

Societá Sacerdotale della Santa Croce

e

Opus Dei

Il Procuratore Generale

Roma, 2 marzo 1960

Eccellenza Reverendissima,

la prassi ordinariamente seguita dall'Autoritá Ecclesiastica nel Kenya, per trattare con quel Governo gli argomenti concernenti l'istruzione, é sempre quella di giovarsi dell'intervento di Fr. O'Meara, Segretario dell'"Educazione delle Missioni Cattoliche".

A causa della recente indisposizione dello stesso Fr. O'Meara, e con l'approvazione dell'Arcivescovo di Nairobi, il Consigliere dell'Opus Dei in Kenya ha trattato direttamente con le locali autoritá civili diversi problemi attinenti il costituendo "Higher Certificate School" di Nairobi.

Tal¡ contatti sono stati utili, anche a confermare il grande interesse che il Govemo di Kenya ha verso la realizzazione di detto centro d'istruzione interrazziale e la sua favorevole disposizione a sovvenzionarlo generosamente.

Si é potuto, inoltre, rilevare, sempre attraverso i rapporti diretti, la gradita sorpresa ricevuta dal Governo nell'apprendere che il corpo insegnante dell"`Higher Certificate School" sará costituito da professionisti laici; dato che la mediazione della Curia diocesana, nelle relazioni con le autoritá civili, aveva fatto si che il dipartimento governativo dell'educazione ci considerasse come "un gruppo religioso missionario".

Per la considerazione di cui sopra, i nostri docenti, laici laureati nelle Universitá di lingua inglese, sarebbero equiparati al religiosi che svolgono la loro opera missionaria nelle scuole elementari e medie; questo equivoco si rifletterebbe nella partecipazione economica del Governo per la retribuzione degli insegnanti, giacché, se dovessero considerarci come "un gruppo religioso missionario", la sovvenzione per i nostri professori sarebbe solamente del 50 % di quella assegnata al laici.

Se il pregiudizio economico che derivérebbe in questa ¡potes¡ concreta nel Kenya é di per se stesso interessante, per no¡ é molto piú pregiudizievole che ci si confonda con i religiosi, nonostante la profonda venerazione che per essi nutriamo.

Il diritto generale degli Istituti Secolari -C.A. Provida Mater Ecclesia (1947), il motu proprio Primo feliciter (1948) e l'istruzione Cum Sanctissimus (1948)- cosi come il nostro diritto particolare dalla fondazione (1928), in seguito ripetutamente approvato dalla Santa Sede, pongono con grande chiarezza e ribadiscono il principio che i membri degli Istituti Secolari, e concretamente quelli dell'Opus Dei, non sono religiosi, non vivono ad instar religiosorum, né si applica nei loro confronti il diritto dei religiosi e, neanche, in maniera alcuna, possono essere equiparati al religiosi: sono cittadini ordinari, il cui carattere secolare -"in quo ipsorum (Institutorum) exsistentiae tota ratio consistit, in omnibus elucere debet" (Primo feliciter, II)- deve sempre rimanere chiaro.

Trattare dunque, i membri dei ver¡ Istituti Secolari come se fossero religiosi, o religiosi lato sensu, é voler distruggere "ipsorum Institutorum exsistentiam"; per di piú, guando si tratti concretamente dell'Opus Dei é far si che vada dispersa gran parte della loro efficacia apostolica.

Questa confusione implica, inoltre, una mancanza di giustizia, perché le migliaia di anime che si sono consacrate al servizio di Dio e della Chiesa nell'Opus Dei, dall'anno 1928 in poi, lo han fatto secondo alcune forme giuridiche, che assicurano -per questa consacrazione- la conditio sine qua non di non essere religiosi, né di essere equiparati in alcun modo al religiosi, come é stato innanzi esposto.

Mi dá grande gioia far presente all'Eccellenza Vostra che il nostro Fondatore ha posto come parte principale del nostro spirito, particolarmente, quell'affanno di anime, che ci fa essere missionari non soltanto in terre di Missione, ma nel mondo intero.

Cosicché, un avvocato, un medico, un operaio, un professore dell'Opus Dei, fanno il proprio lavoro come ciascun altro cittadino, procurando con il loro operato professionale di guadagnare anime alla Chiesa, in qualsiasi parte del mondo essi si trovino.

Pertanto, incaricato dal nostro Presidente Generale, Mons. Escrivá de Balaguer, prego 1'Eccellenza Vostra che, nei casi in cui il nostro lavoro sia svolto in paesi di missioni, perché si possa rendere alle anime un piú efficace servizio, voglia codesta Sacra Congregazione indicare al Reveréndissimi Ordinari tutte queste caratteristiche essenziali dell'Opus Dei e, anche, la necessitá, assai conveniente per la Santa Chiesa -e, conseguentemente, per i Reverendissimi Ordinari ed i fedeli- che i Superiori dell'Istituto possano rivolgersi direttamente alle autoritá civili, sempre che lo ritengano opportuno.

Voglia perdonare se mi sono permesso disturbare per iscritto l'Eccellenza Vostra, ripetendo quanto, in altre circonstanze, ho giá avuto l'onore di esporLe a voce.

Mi é gradito, ancora una volta, ringraziare l'Eccellenza Vostra Reverendissima, dell'affetto che dimostra per il nostro Istituto e della simpatia con cui guarda i nostri specifici mezzi di apostolato, valendomi dell'occasione per professarmi, con i piú deferenti ossequi.

dell'Eccellenza Vostra Rev.ma

dev.mo nel Signore

Sac. Pietro Casciar0

Proc. Gen.

A Sua Ecclellenza Rev.ma

Mons. Pietro Sigismondi

Arcivescovo tit. di Neapoli di Pisidia

Secretario della S.C. de Propaganda Fide

A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias y J. L. Illanes